Fattura elettronica in Italia e fatture dall'estero
L'Italia ha la fattura elettronica obbligatoria tra imprese dal 2019. Riguarda però solo gli operatori residenti o stabiliti in Italia.
Tra operatori italiani: SdI e FatturaPA
Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, si emettono esclusivamente fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3). Una fattura emessa in altro modo si intende non emessa (comma 6).
Il formato è FatturaPA, un formato XML nazionale: non è né UBL né CII, i due formati della norma europea EN 16931. Le specifiche tecniche in uso sono la versione 1.9.1, utilizzabile dal 15 maggio 2026. Questo sito riconosce un file FatturaPA, ma non lo legge.
- Forfettari: obbligo dal 1° luglio 2022 per chi aveva ricavi o compensi superiori a 25 000 euro, dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri (D.L. 36/2022, art. 18).
- Operatori sanitari: non possono emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni i cui dati vanno al Sistema tessera sanitaria (D.Lgs. 81/2025, che ha reso il divieto permanente).
Con la pubblica amministrazione
Le pubbliche amministrazioni devono ricevere ed elaborare anche le fatture elettroniche conformi allo standard europeo EN 16931 (D.Lgs. 148/2018, art. 3). Queste passano comunque dallo SdI, e l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole di mappatura e di traduzione in FatturaPA.
Fatture da fornitori esteri
L'obbligo SdI vale tra operatori residenti o stabiliti in Italia. Un fornitore di un altro paese UE non è tenuto a usarlo: la sua fattura arriva nel modo concordato — sempre più spesso come fattura elettronica europea in UBL (per esempio tramite la rete Peppol), XRechnung o PDF con XML incorporato (ZUGFeRD, Factur-X). Questi file questo sito li legge e li mostra in italiano.
I dati delle operazioni con soggetti esteri vanno comunque all'Agenzia delle Entrate attraverso lo SdI (il cosiddetto «esterometro», con i tipi documento TD17, TD18 e TD19; D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis). È un adempimento di chi riceve la fattura, che questo sito non svolge.
Sanzioni
Per la fattura non emessa tramite SdI si applicano le sanzioni dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 (in generale il 70 % dell'imposta non correttamente documentata, con un minimo di 250 euro quando la violazione non incide sulla liquidazione).
Questo sito non è collegato all'Agenzia delle Entrate e non è un intermediario dello SdI. Apre i file delle fatture solo sul tuo dispositivo.
I fatti riportati in questa pagina sono stati verificati sulle fonti primarie il 2026-10-21.